Statuto associativo

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“VACANZE APERTO PER FERIE-BIMBI COL CAMPER”

ARTICOLO 1.
Costituzione, denominazione e sede

1) È costituita,, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Gls. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore (d’ora in avanti Codice) l’Associazione “Vacanze Aperto per Ferie-Bimbi col Camper “ siglabile “Aperto per Ferie”
2) La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al RUNT o nei registri operanti medio tempore.
3) La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell’Associazione al RUNTS.
4) L’Associazione ha sede nel Comune di GAVI (AL): il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti Gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta.
5) La durata della Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall’art. 12 del presente Statuto.

ARTICOLO 2.
Scopi e finalità
1) L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediamente forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.
2) L’Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
– promuovere, coordinare e tutelare l’attività campeggistica, il turismo itinerante, l’associazionismo ricreativo e culturale fra quanti esercitano il turismo all’aria aperta;
– svolgere ogni funzione di ricerca ed approfondimento per l’individuazione di servizi da fornire ai camperisti itineranti, così da creare un punto di riferimento nazionale ed internazionale;
– diffondere la cultura “del rispetto dell’ambiente” per accrescere l’immagine del camperista.
– divulgare la realtà del turismo itinerante presso i vari Enti Locali.
– ricercare e concedere sempre maggiori facilitazioni ai soci sotto forma di convenzioni.
– curare le relazioni con altre Associazioni italiane e straniere per favorire il turismo;
-curare le relazioni con Enti Locali pubblici e privati.

Articolo 3
Attività
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o piu’ attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i); organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (art. 5, comma 1, lettera k);
1bis L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto
alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 6 del Codice. La
loro individuazione potrà essere operata su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo
e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il
Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei
documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice;
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’Associazione intende svolgere: organizzare convegni di studio, collaborando alle iniziative assunte dagli Organi Istituzionali e dagli Enti Pubblici, al fine di partecipare ad incontri per lo sviluppo del turismo itinerante del plain air; creazione di punti di informazione di carattere turistico con indicazione di itinerari,, soste e luoghi, con la predisposizione di programmi turistici itineranti a favore dei soci; organizzazione di gemellaggi con altri club o associazioni affiliate, al fine di condividere scambi culturali, programmi comuni di vacanza, esperienze gastronomiche legate alla promozione di prodotti tipici delle zone visitate, fotografie di luoghi, persone, attimi particolari da presentare ai soci, condividendone le emozioni e le esperienze vissute; cura e promozione ed organizzazione del turismo all’aria aperta nelle scuole di ogni grado, in collaborazione con gli Enti preposti; attenzione e cura verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati, favorendone la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico e storico, al fine di promuovere la visita dei luoghi naturali, nel massimo rispetto ambientale.
3. Le attività di cui al comma precedente, sono svolte dall’Associazione in favore dei propri soci, loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
4. L’ attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Associazione, tramite la quale svolge l’attività, soltanto le spese preventivamene autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purchè non superino l’importo stabilito dall’Organo Sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice;
6. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
7. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice;
8. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto, comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5 del Codice, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività e al perseguimento delle finalità, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4
Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
– Quote associative e contributi degli aderenti e di privati
– Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Associazione;
– Erogazioni liberali di associati e di terzi;
– Entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convezioni con le amministrazioni pubbliche;
– Eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
– Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
– Attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)
2. L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore della attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5
Soci
1. L’Associazione è costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice Terzo Settore- D. Lgs 117/2017.
2. Il numero dei soci dell’Associazione è ILLIMITATO. Possono far parte della Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni, in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale, che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
3. L’Adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’articolo 6.

ARTICOLO 6
Criteri di ammissione ed eslusione dei soci
1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non dicriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondene rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegto che li rappresenti in seno all’Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve sempre essere motivata e comunicata all’interessato entro 30 giorni dalla data di deliberazione ed è ammesso ricorso alla Assemblea dei Soci;
3. Il ricorso alla Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi soci nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea;
5. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio ed è intrasmissibile;
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dalla Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
– Non ottemperi alle disposizoni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
– Senza giustificto motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto;
– Svolga attività contrarie agli interessi della Associazione;
– In qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Associazione;
7. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel Libro dei Soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione, sia all’esterno per designazione o delega;
9. Il socio cessato o escluso deve adempieree agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione;
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO 7
Diritti e doveri dei Soci
1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
– A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
– Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– Di esprimere il proprio voto in ordine all’ approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
– Di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
3. I soci sono tenuti:
– All’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– A mantenere sempore un regolamento non contrario agli interessi dell’Associazione;
– Al pagamento nei termini della quota associativa;

ARTICOLO 8
Quota associativa
1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assembolea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

ARTICOLO 9
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
ARTICOLO 10
Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’Associazione, è ordinaria negli altri casi;
2. L’Assemblea si riunisce su convocazione del presidente, inoltre, dovrà essere convocata quando i Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice-Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può elegge un segretario. Le delibere assunte dalla Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deiberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrivere insieme al Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, oppure esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avvio di convocazione;
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento;

ARTICOLO 11
Assemblea Ordinaria dei Soci
1. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almento una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’eercizio finanziario;
4. L’Assemblea ordinaria:
– Approva il Bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
– Discute ed approva i programmi di attività;
– Elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
– Nomina e revoca l’Organo di controllo;
– Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
– Approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
– Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali conributi straordinari;
– Delibera sull’esclusione degli associati;
– Delibera su tutti gli altri soggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
– Delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
– Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definti dall’Associazione;
– Determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modlità previste dall’art. 3 del presente Statuto;
– Delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12
Assemblea Straordinaria dei soci
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effetta con le modalità previste dall’art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 13
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino ad un massimo di nove consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso, l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti, si applica, quindi, l’articolo 2382 del codice civile;
2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo;
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice-Presidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio della Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell’intero Organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamene allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei piu’ ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
– Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
– Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
– Delibera sulle domande di nuove adesioni;
– Sottopone alla Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
– Sottopone alla approvazione della assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
– Delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 dello statuto;
– Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;
– Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
– Propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, del presente Statuto;
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo;
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti;
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo;
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nei Libro Verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo medesimo;
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
15. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dalla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 14
Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno; ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attivtià dell’Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte alla Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci;
2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vice-presidente;
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ARTICOLO 15
Organo di controllo
1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge, ai sensi dell’articolo 30 del Codice, viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto dai soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice Legislativo 8 giiugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
4. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizoni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
5. L’Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato fno a tre volte consecuitive;
6. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e , a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

ARTICOLO 16
Scioglimento

1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o piu’ liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimono sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ( di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Setttore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli
4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2, avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 17
Norme finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi Decreti attuattivi, della normativa nazionale e regionale in materia.